Francia: reato di tortura – pena massima ergastolo.
Regno Unito: reato di tortura – pena massima ergastolo.
Spagna: reato di tortura – pena massima sei anni.
Italia: reato di tortura – inesistente.
La Convenzione delle Nazioni Unite, dal 1988, prevede che ogni stato membro si adoperi per perseguire penalmente quegli atti di tortura delineati nell’art. 1 della Convenzione stessa.
Sono passati oltre 25 anni, ma in Italia il reato di tortura continua a non esistere. A 15 anni dal G8 di Genova (2001), molti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani sono fuggiti alla giustizia, ed in Italia mancano gli strumenti idonei per prevenire e punire efficacemente le violazioni. Nel frattempo, molti altri casi sono emersi e, purtroppo, continueranno ad emergere (si vedano i casi di violenza da parte delle guardie carcerarie a danno dei detenuti).
Dopo il fallimentare tentativo della XVI legislatura, la discussione in Senato, iniziata il 22 Luglio 2013 in seno alla Commissione di Giustizia, si è conclusa con l’approvazione del testo unificato lo scorso 5 marzo con un voto quasi unanime. Il testo introdurrebbe un reato specifico di tortura, imputabile a qualsiasi cittadino, con l’aggravante se commesso da pubblico ufficiale. Inoltre rispetto alla prima versione del disegno di legge, è stata purtroppo eliminata la parte dell’art. 5 che prevedeva l’istituzione di un fondo nazionale per le vittime della tortura.
Risulta essenziale che il reato di tortura venga introdotto nel codice penale italiano quanto prima e nel massimo rispetto degli standard internazionali.
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Il nostro giornale è dedicato alla memoria di Giulio Regeni e alla sua famiglia, che esige la verità sulla terribile morte del giovane ricercatore, in Egitto.